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Monitoraggio tempi procedimentali

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di concludere i procedimenti mediante provvedimenti espressi entro tempi certi, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
L’art.28 del D.L. 21/06/2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (convertito in legge 09/08/2013 n. 98, c.d. Decreto del fare), prevede un indennizzo, nel caso di un ritardo per mancata osservanza del termine di conclusione di un procedimento iniziato per istanza di parte. L’indennizzo può essere conseguito dall’interessato solo a seguito dell’attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 2 c. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i., entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento stesso.
La legge 190/2012 in materia di anticorruzione stabilisce che le amministrazioni effettuino un monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, pubblicando i risultati sul sito web istituzionale

Data iniziale di pubblicazione: 12/08/2016

Ultimo aggiornamento: 19/10/2020